Tutto ciò che serve sapere sul testamento, per assegnare la propria Eredità alle Persone che vuoi Tu - IV Puntata

Le varie forme di testamento

Testamento Pubblico

Redatto da un Notaio che riceve le ultime volontà del testatore alla presenza di due o più testimoni (che non possono essere parenti in linea retta o collaterale entro il terzo grado del testatore, nonché coniuge od affini del Notaio e del testatore, nonché ciechi, audiolesi e portatori di handicap nella facoltà di parlare).

Ha il pregio di non poter essere distrutto od alterato, è garanzia di veridicità come tutti gli atti pubblici, può farlo anche Chi non sa scrivere, ma naturalmente ha un costo ed i testimoni sanno cosa ho disposto e che ho fatto testamento.

Testamento Olografo

Scritto su qualunque supporto, anche in una missiva, sottoscritto e datato di proprio pugno dal testatore a pena di nullità. Ha il pregio della massima segretezza ed intimità. Non ha costi. Può essere rifatto più agevolmente del "Pubblico". Può essere più facilmente alterato o distrutto.

Se il testamento lo scrive una Persona molto anziana o malata, può essere utile allegare una perizia psichiatrica, per fugare sospetti di incapacità d'intendere e volere al momento dell'atto.

Un testamento fatto con la cosiddetta "mano guidata" del testatore da parte di un Terzo è nullo, perché per la Giurisprudenza manca l'autografia della scrittura. Per questo motivo anche il testamento nuncupativo, ovvero dettato oralmente in punto di morte, è nullo.

Testamento Segreto

E' un testamento scritto dal testatore, anche al computer od a macchina, ma con firma autografa del testatore su ogni pagina ed alla fine. In busta chiusa viene consegnato al Notaio, che verbalizza la consegna alla presenza di due testimoni.

Ha garanzia di segretezza e non può essere distrutto od alterato, ma ha un costo ed occorre recarsi dal Notaio coi testimoni.

Testamento Speciale


E' un atto provvisorio, in caso di eventi straordinari, quando non sia possibile utilizzare le forme ordinarie di testamento. Perde efficacia dopo tre mesi dalla cessazione della causa straordinaria che lo aveva legittimato.

E' redatto dal ricevente le ultime volontà del testatore - Notaio, Sindaco, Comandante militare, Giudice di Pace, Ministro del culto, firmato da due testimoni e testatore (un testimone solo se redatto su aeromobile), in ipotesi di malattie contagiose (il semplice ricovero in Ospedale non basta), calamità pubbliche (guerra, terremoto, ecc.), infortuni (es. incidente stradale), a bordo di nave od aereo.

Nel caso il testatore od i testimoni non possano firmare, il Redattore deve indicarne i motivi a pena di nullità dell'atto.


Il testamento è sempre ed incondizionatamente revocabile sino al momento della morte, in forma espressa o tacita. Forma espressa vuol dire: con nuovo testamento, in cui esplicitamente viene revocato il precedente, o con atto ricevuto da Notaio. In forma tacita vuol dire: con un testamento posteriore o con ritiro del testamento.

Tutti i testamenti hanno lo stesso valore e tra più testamenti prevale sempre l'ultimo.


Circa il CONTENUTO DEL TESTAMENTO, va ricordato che trattasi di atto di ultima volontà, quindi NO a scritti contrari alla legge, ordine pubblico, buon costume, SI' come noto a disposizioni di natura non strettamente patrimoniale, ad es. nomina di tutore e/o curatore per erede minore, riconoscimento figlio naturale, od anche semplicemente oneri di carattere morale agli Eredi, rimessi necessariamente alla loro responsabilità.

Due parole sul c.d. ESECUTORE TESTAMENTARIO. È la persona (o più d’una) designata dal testatore e che avrà il compito di prendersi cura della corretta esecuzione del testamento (si pensi ad es. al caso che l’erede designato sia una Società).

Naturalmente il designato deve accettare espressamente e può rifiutarsi con dichiarazione presso l’apposita Cancelleria del Tribunale competente che può fissare dei termini al suo operato; il testatore può anche prevedere un sostituto o stabilire che sia il designato a nominarlo.

L’esecutore prende possesso dei beni ereditari, li gestisce e deve renderne conto agli eredi da cui ha diritto ad un rimborso spese per il suo operato, salva la facoltà del testatore di prevedere a carico dell’eredità una retribuzione a suo favore.

LA COMMORIENZA.

Infine un caso residuale, ma non impossibile, è quello della commorienza, quando cioè non sia possibile dimostrare la sopravvivenza di una persona ad un’altra (casi di incidente stradale, aereo, navale, terremoti, alluvioni, ecc.), la legge ci dice che per ognuno dei defunti si procederà ad autonoma successione.

Quindi ad es. ai Coniugi risposati dopo un precedente matrimonio con rispettivi figli, si procederà per ognuno dei defunti ad una successione a favore della propria discendenza.

Ma se i figli di uno dei due coniugi riuscissero a dimostrare la sopravvivenza anche per pochi istanti del proprio genitore all’altro, erediterebbero anche la parte di patrimonio del coniuge per poco premorto, entrata per un brevissimo lasso di tempo nell’asse ereditario del proprio genitore!

In tema di successione testamentaria poi, in presenza di testamenti incrociati tra coniugi ove il sopravvissuto dei due all’incidente che li ha coinvolti entrambi, non possa accettare (ad es. perché in coma e poi deceduto), per quanto dettoci sopra nella "III Puntata", il testamento è tamquam non esset e si applicherà la successione legittima.

In tale ipotesi, senza coinvolgere in questa sede altri strumenti assicurativi tipo Polizze vita incrociate con previsione di sostituzione del beneficiario, sarebbe assai opportuno prevedere nel testamento la c.d. “sostituzione” più sopra esposta (vedi III Puntata).

Grazie per l'attenzione, spero di essere stato utile.



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Massimiliano Gallina

Consulente Finanziario Iscritto all’Albo dei Consulenti Finanziari con Iscrizione Numero 11887 del 30/03/1999

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