Tutto ciò che serve sapere sul testamento, per assegnare la propria Eredità alle persone che vuoi Tu - III Puntata
di Massimiliano Gallina | pubblicato il 25 febbraio 2019
Conviene fare Testamento?
Non esiste una risposta assoluta, valida per tutti i casi. Oltre alle Persone che sostengono erroneamente che si tratti di uno strumento riservato a patrimoni ingenti o costoso perché occorre rivolgersi ad un Notaio, ve ne sono peraltro Altre che del testamento fanno una sorta di abuso, lasciandone magari uno a casa, un altro a una Persona fidata, un altro dal Notaio, facendo così insorgere liti tra Eredi e caos nella divisione dei beni.
Meglio quindi conoscerne le caratteristiche fondamentali!
CHE COSA E' UN TESTAMENTO
ART. 456 CODICE CIVILE - "Il testamento è un atto revocabile, col quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o parte di esse"
E' perciò un documento con cui si può disporre dei propri beni (anche parzialmente), per un momento successivo alla propria morte.
Atto personalissimo: può farlo solo il Decuius e sarà quindi nullo quel testamento con cui attribuisco ad un Terzo la scelta dei miei Eredi o delle quote da attribuire.
SONO anche NULLI PER LA LEGGE ITALIANA I C.D. PATTI SUCCESSORI INTER VIVOS. Ovvero, ad es., faccio un contratto con uno o più miei amici/parenti, con cui mi accordo per la destinazione dei miei averi. La "ratio", evidente, è che si vuole che le disposizioni di ultima volontà siano sempre revocabili. Revocabile: il Decuius può sempre modificarlo, ovvero posso fare n testamenti! Formale: la legge indica le diverse forme in cui può essere redatto: ma su quest'ultimo punto approfondiremo nell'ultima puntata!
CHI PUÒ FARE TESTAMENTO
EX ART. 591 CODICE CIVILE, tutti coloro che hanno capacità di agire (ovvero di compiere validamente atti giuridici) e capacità naturale (ovvero di intendere e volere), lo possono fare.
Queste due caratteristiche devono esserci al momento della redazione del testamento, non necessariamente al momento della morte.
Dal momento perciò che la capacità d'agire si acquista con la maggiore età (18 anni per la vigente legge italiana) e si perde per legge (ad es. - c.d. interdizione "ex lege" - per condanna penale definitiva per certi delitti non colposi, ma per quanto ci interessa qui, dalla legge 689/1981 in poi anche i condannati all'ergastolo possono testare), o per determinate situazioni di incapacità a tutelare i propri interessi, potremo sinteticamente riassumere che, NON POSSONO "FARE TESTAMENTO"
- I MINORI DI ANNI 18 (assai dubbio e sostenuto in via minoritaria in dottrina, che i c.d. "emancipati", 16enni cui è stato consentito dal Tribunale per i minorenni di contrarre matrimonio, sotto autorizzazione del Giudice Tutelare o del Tribunale possano redigere testamento);
- GLI "INTERDETTI" con provvedimento dell'Autorità giudiziaria per grave infermità mentale ( ovvero abituale e totale incapacità d'intendere e di volere), dal giorno della pubblicazione della relativa Sentenza;
- GLI "INCAPACI NATURALI", ovvero Coloro che si provi in giudizio essere stati momentaneamente incapaci d'intendere e di volere (ad es. per effetto di alcool o droga), nel momento della stesura del testamento.
Essendo l'art. 591 C.c. ritenuto dalla dottrina e giurisprudenza nettamente prevalenti, tassativo e non estensibile analogicamente, va sottolineato che i c.d. "INABILITATI" (misura prevista a tutela di soggetti parzialmente incapaci di provvedere ai propri interessi, ad es. per prodigalità, infermità mentale non grave, abuso abituale di alcool o droga, sordi e ciechi dalla nascita o prima infanzia senza sufficiente educazione), che sono assistiti da Curatore per gli atti di straordinaria amministrazione, nonché i Beneficiari di "AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO" ex lege 6/2004 (a tutela di Soggetti che, per infermità fisica o psichica tipicamente da demenza senile od autismo, sono impossibilitati, anche solo parzialmente o temporaneamente, a provvedere ai propri interessi), possono in via generale disporre per testamento, salvo siano dichiarati incapaci d'intendere e volere come ad es., l'inabilitato alcoolista per cui si provi che ha testato sotto l'effetto dell'alcool, od il beneficiario di amministrazione di sostegno limitato in tal senso,preventivamente o no, ad hoc dal Giudice.
Il testamento scritto dall'incapace è annullabile. Il termine per impugnarlo - ad opera di Chiunque vi abbia interesse - è di 5 anni che decorrono dal giorno in cui è stata data esecuzione al testamento.
CHI PUÒ RICEVERE PER TESTAMENTO
NON POSSONO PER LEGGE RICEVERE PER TESTAMENTO, per diversi motivi:
- il Notaio che riceve ed i Testimoni che assistono alla firma;
- l'Interprete intervenuto durante la redazione dell'Atto;
- gli "INDEGNI". Costoro, accettanti l'Eredità, vengono CON SENTENZA dichiarati tali per i seguenti casi (l'azione giudiziale relativa si prescrive entro 10 anni dall'apertura della successione o dalla commissione del fatto se successivo):
- atti gravi ed intenzionali contro la Persona fisica del Decuius o del suo coniuge o di un suo ascendente o discendente (ovvero omicidio doloso, tentato omicidio o concorso in istigazione al suicidio di minore di anni 14 od incapace);
- atti gravi compiuti contro la personalità morale del Decuius o del suo coniuge o di un suo ascendente o discendente (ad es. calunnia e falsa testimonianza in giudizio penale, decadenza dalla potestà genitoriale);
- atti gravi contro la libertà di testare del Decuius (ad es. aver indotto od impedito a redigere, modificare o revocare un testamento; aver redatto o fatto uso di un testamento falso; aver soppresso, celato od alterato un testamento valido). Qui non rilevano i meri tentativi o gli atti rivolti su un testamento irrilevante dal punto di vista patrimoniale.
Il problema dell'indegnità a succedere è che va fatta dichiarare con sentenza da Chi ne abbia interesse! Pensiamo al caso, affatto infrequente nella prassi, nel quale l'interessato (tipicamente potenziale Erede subentrante all'indegno), non proceda per fondato timore di incolumità nei suoi riguardi !
Comunque la Sentenza ha effetto retroattivo e quindi l'indegno è tenuto alla restituzione dei beni ricevuti. Sarebbe opportuno, a tal proposito, in pendenza del giudizio, chiedere al Giudice il sequestro cautelare dei beni ereditati.
L'indegnità può essere poi anche rimossa irrevocabilmente con espressa "riabilitazione totale" tramite atto pubblico o testamento, ed esiste anche una revocabile e tacita "riabilitazione parziale" con specifico lascito testamentario, attraverso cui l'indegno avrà diritto di ricevere solo nel limite del lascito, e nulla potrà pretendere come Erede legittimo od in relazione alla lesione di quote.
Diverso infine, vale la pena di ricordarlo, è il profilo della successione dei Figli nelle posizioni debitorie del Decuius: per capirci, faccio riferimento ad un caso di cronaca assai noto degli ultimi anni: quello della Vedova Gucci, condannata come mandante dell'omicidio dell'ex marito e quindi a pieno titolo indegna a succedere ma che è stata riconosciuta titolare, nei confronti delle Figlie, di un mantenimento vitalizio milionario in forza di un valido accordo contrattuale ad hoc stipulato durante il matrimonio, obbligo cui sono subentrate al Decuius le Figlie eredi !
POSSONO RICEVERE PER TESTAMENTO:
tutti Coloro che sono nati al momento dell'apertura della successione, nonché Coloro che in quel momento sono solo "concepiti" (regola che vale anche per la successione legittima, a prescindere dall'esistenza di un testamento).
Però il "concepito" vede il proprio diritto ad acquistare effettivamente l'Eredità (sia pure sotto Potestà genitoriale o tutoriale fino al raggiungimento della maggiore età, con intervento del Giudice tutelare per gli atti di straordinaria amministrazione sul patrimonio ereditato, ivi compresa l'accettazione o la rinuncia all'Eredità), subordinato alla condizione di nascere vivo, sia pure per pochi istanti; il "nato morto" infatti giuridicamente non è mai esistito come soggetto e perciò l'Eredità sarà devoluta tra gli Altri eredi come se il nascituro non fosse mai stato chiamato a succedere.
Circa i "concepiti" esiste tuttavia un'interessante presunzione di legge, salva prova contraria: SI CONSIDERANO TALI COLORO CHE NASCONO ENTRO 300 GIORNI DALLA MORTE DEL DECUIUS. Lascio alla Vostra immaginazione, considerato che 300 giorni sono circa 9 mesi + 30 giorni e che non sempre il Giudice concede il test del DNA, a quali "frodi" si può prestare questa presunzione di legge da parte di madri particolarmente desiderose di avere un figlio e di farlo succedere al patrimonio del proprio marito prematuramente defunto...
SOLO PER TESTAMENTO PERO', SI PUÒ' DESIGNARE EREDE ANCHE UN NASCITURO NON ANCORA CONCEPITO, PURCHÉ FIGLIO POTENZIALE DI UNA PERSONA IN VITA AL MOMENTO DELLA MORTE DEL TESTATORE.
PER "SOSTITUZIONE" da parte DEL TESTATORE poi, possono ereditare Coloro che subentrano, per designazione testamentaria del Decuius, agli Eredi che non potessero o volessero accettare.
La c.d. "sostituzione" PREVALE SU RAPPRESENTAZIONE ED ACCRESCIMENTO.
Sempre a questo proposito, per "sostituzione fedecommisaria" s'intende - dopo la riforma del Diritto di Famiglia del 1975 che ha vietato al di fuori di questa ipotesi altri casi, onde non ledere il diritto basilare dell'Erede designato a disporre dei propri beni liberamente - la possibilità riconosciuta la nostro Codice civile di designare Erede una Persona incapace (es. un figlio disabile) e, una volta defunto lui, la/e Persone/l'Ente che lo hanno accudito in vita, il tutto sotto vigilanza del Giudice tutelare.
PER RAPPRESENTAZIONE invece, se non vi è stata sostituzione da parte del Decuius testatore, ogniqualvolta figli, fratelli e sorelle (quindi non coniuge od altri parenti od estranei !), non vogliano o possano accettare l'Eredità, la loro quota (od il loro Legato) andrà suddiviso in parti uguali tra i loro Eredi legittimi.
In caso infine di assenza di previsione di "sostituzione" ed esaurita la "rappresentazione" in linea retta, la quota originariamente destinata ad un Coerede, si espande PER ACCRESCIMENTO in capo agli Altri nel caso in cui il primo non voglia o possa accettare: es., designo per testamento ai miei tre Figli in parti uguali il mio patrimonio; se uno dei Figli rinuncia o premuore agli altri fratelli, in assenza di "sostituzione e rappresentazione", la quota del Figlio rinunciante o premorto si accresce agli Altri due di diritto, per il solo fatto che i due Figli viventi hanno accettato l'Eredità.
Nell'ultima puntata del presente Lavoro, analizzeremo infine, le varie forme di testamento.
Non perdetela !