Tutto ciò che serve sapere sul testamento, per assegnare la propria Eredità alle persone che vuoi Tu - II Puntata

Dal momento che, alla morte di una Persona, tutto il suo patrimonio non può rimanere senza titolare, la legge prevede che l'eredità si trasmetta PER LEGGE (SUCCESSIONE LEGITTIMA), O PER TESTAMENTO (SUCCESSIONE TESTAMENTARIA).

Nel primo caso (successione legittima), è il Codice Civile che stabilisce chi sono i nostri Eredi, ovvero in ordine di priorità: coniuge (non divorziato, anche se separato quando non gli è stata addebitata la separazione), figli, ascendenti (genitori, nonni, ecc.), fratelli e parenti fino al 6^ grado (ad es. i figli dei nostri cugini) e financo lo Stato (che erediterebbe solo la parte attiva del nostro patrimonio, cioè non i nostri debiti).

Ma non basta! In assenza di testamento, il Codice Civile stabilisce anche esattamente QUANTO i nostri Eredi dovranno percepire.

Abbiamo detto che invece, con la successione testamentaria, cioè con la redazione di un testamento, ognuno di noi può decidere chi saranno i nostri Eredi e, QUALI E QUANTI BENI attribuiremo loro.

Ma...colei o colui che fa testamento secondo la legge italiana, deve rispettare alcuni limiti: ovvero deve RISERVARE parte del suo patrimonio ai familiari più stretti. La "ratio" è che si presume che, avendo costoro contribuito alla formazione del reddito del defunto e rimanendo privi del suo reddito, abbiano diritto comunque a ricevere parte dell'Eredità.

Questi soggetti sono i c.d. LEGITTIMARI (CONIUGE, FIGLI E, IN MANCANZA DI QUESTI, GLI ASCENDENTI), e la quota di Eredità loro garantita dal nostro Codice anche in presenza di testamento, si chiama QUOTA RISERVATA o LEGITTIMA, che si contrappone alla c.d. QUOTA DISPONIBILE appunto tramite testamento, anche in presenza di legittimari.

Ma cosa s'intende esattamente, a termini di legge, per PARENTELA?

La parentela è quel rapporto che intercorre fra Persone che discendono da uno stesso stipite e quindi legate da un vincolo di sangue. IN LINEA RETTA (le Persone discendono una dall'altra, es. genitore - figlio) ed in LINEA COLLATERALE (stipite comune, ad es.padre o nonno, ma non discendono una dall'altra, come tra fratelli o cugini). In particolare, quanto ai fratelli, la legge distingue i CONSANGUINEI, GLI UTERINI ED I GERMANI: i primi hanno in comune solo il padre, i secondi solo la madre, i terzi entrambi i genitori.

E cosa s'intende per AFFINI?

Sono essenzialmente i parenti del proprio coniuge che, non erediteranno mai nella successione legittima (cioè senza testamento). Può trarre in inganno il fatto che sono espressamente indicati tra le categorie ereditarie ai fini delle imposte di successione. Ergo, se vogliamo designare Erede il cognato, la cognata, "lo zio/a acquisiti" non consanguinei, possiamo farlo solo per testamento (sempre nel rispetto delle "quote di legittima" ove presenti, se non vogliamo esporre codesti "affini" ad impugnazioni del nostro testamento).

La Legge 76/2016 (c.d. Cirinnà)

Con il Provvedimento legislativo menzionato, sono stati introdotti nel Diritto di Famiglia italiano, gli Istituti delle UNIONI CIVILI TRA PERSONE DELLO STESSO SESSO che ai fini successori sono quindi equiparate ai Matrimoni, e le c.d. CONVIVENZE REGISTRATE presso l'anagrafe del Comune di residenza previo atto notarile, sia tra Persone dello stesso sesso che di sesso diverso: in questo secondo caso va sottolineato che non vi sono tra i Conviventi diritti ereditari ma solo patrimoniali (ad es. diritto agli alimenti a favore dell'ex Convivente senza reddito e patrimonio ed in stato di bisogno; possibilità di sottoscrivere un Contratto di Convivenza che regoli il regime di Comunione o Separazione dei beni, e/o stabilisca il diritto di Abitazione/subentro nella Locazione dell'immobile di residenza di proprietà o locato dal Convivente defunto, per una durata superiore a quella già prevista per le Convivenze NON registrate. Quindi in ipotesi di Convivenze, ATTRAVERSO IL TESTAMENTO E NEL RISPETTO DELLE QUOTE DI LEGITTIMA EVENTUALMENTE SUSSISTENTI, SI POSSONO DESTINARE I NOSTRI BENI AL CONVIVENTE SUPERSTITE PER QUANDO NON SAREMO PIU' IN VITA.

Ma quando e dove "si apre una successione"?

La successione, legittima o testamentaria che sia, si apre AL MOMENTO DELLA MORTE (certificata da un medico legale, per cessazione irreversibile di ogni attività encefalica), nel luogo dell'ultimo DOMICILIO DEL DEFUNTO, ovvero la sede principale dei suoi affari ed interessi (mentre la residenza è il luogo della dimora abituale e coincide col Comune ove è iscritto anagraficamente); quindi la residenza può non coincidere col domicilio, per quanto stiamo argomentando.

E se una Persona scompare senza dare più notizie di sé? - Assenza e morte presunta

In questo tragico caso, il Tribunale dell'ultimo domicilio o residenza, nomina un Curatore dei beni dello Scomparso. Trascorsi DUE ANNI dall'ultima notizia dello scomparso, il Tribunale ne dichiara l'ASSENZA e può immettere Coloro che ne sarebbero gli Eredi, nel POSSESSO TEMPORANEO dei beni dell'Assente; se l'Assente ritorna, ha diritto alla riconsegna dei beni. DECORSI DIECI ANNI dall'ultima notizia, il Tribunale, su istanza del Pubblico Ministero o di Coloro che ne sarebbero Eredi, con sentenza, ne può dichiarare la MORTE PRESUNTA. La morte presunta non può però essere dichiarata per soggetti scomparsi prima che siano decorsi nove anni dal raggiungimento della maggiore età dell'Assente (es.: di un minore scomparso all'età di 15 anni, non si può, vigente l'attuale legge, dichiarare la morte presunta prima del suo - sia pure virtuale - compimento dei 27 anni d'età). La morte presunta produce gli stessi effetti di quella biologica: gli Eredi prendono possesso dei beni ed il coniuge può contrarre nuovo matrimonio. Ma se la Persona dovesse inopinatamente ritornare, ha diritto a riottenere i beni nello stato in cui si trovano, od il prezzo del loro ricavato, se venduti; il nuovo matrimonio viene dichiarato nullo, ma sono fatti salvi gli effetti civili dello stesso.

Ma come si diventa Eredi?

Per diventare Eredi è quindi necessario ESSERE CHIAMATI ALL'EREDITA'. La chiamata all'Eredità può avvenire PER TESTAMENTO O PER LEGGE. Nel primo caso sarà stato direttamente il Decuius a nominare quel particolare soggetto, suo erede; nel secondo caso, che si verifica ove manchi totalmente o parzialmente il testamento, è l'ordinamento stesso a "chiamare" gli Eredi del defunto, in base ai gradi di Parentela che abbiamo visto.

Tuttavia, l'Eredità si acquista SOLO CON L' ACCETTAZIONE. Tale diritto (che si trasmette eventualmente a sua volta agli Eredi del "Chiamato"), si prescrive in DIECI ANNI dalla morte del Decuius. Ma, con la c.d. "azione interrogatoria", creditori o secondi chiamati all'Eredità interessati, possono richiedere l'imposizione di un termine tassativo inferiore ai 10 anni per accettare: i creditori possono addirittura subentrare nell'accettazione per dolo nei loro confronti, aggredendo la quota di legittima del Chiamato rinunciante.

L'accettazione può essere ESPRESSA o TACITA e, PURA e SEMPLICE o CON BENEFICIO D'INVENTARIO. ESPRESSA è fatta davanti ad un Notaio per atto pubblico o dinanzi al Tribunale dove è stata aperta la successione, o per scrittura privata (documento scritto dal Chiamato all'Eredità in cui si dichiara di accettare). TACITA si verifica quando il Chiamato all'Eredità compie un atto che presuppone la volontà di accettare: ad es., il pagamento di debiti ereditari con denaro prelevato dal patrimonio ereditario. E' poi prevista la possibilità - sempre davanti ad un Notaio od un Cancelliere di Tribunale - di accettare CON BENEFICIO D'INVENTARIO (col termine tassativo di tre mesi da codesta accettazione per fare l'inventario, pena la perdita dei relativi benefici): con questo tipo di accettazione - contrapposta a quella pura e semplice - l'Erede non risponde col proprio patrimonio personale dei debiti del Decuius e, se i debiti superano come controvalore l'attivo dell'Eredità, ne risponde nei limiti dell'attivo ereditario (es.: attivo ereditario = 100, passivo = 1000, io Erede con beneficio d'inventario pagherò debiti solo per 100, senza coinvolgimento del mio patrimonio personale). Pertanto, nel caso di dubbi sull'effettiva consistenza del patrimonio da ereditare, meglio accettare con beneficio d'inventario anche se, la legge mi vieta di entrare in possesso dei beni ereditari - pena sempre la perdita del beneficio - fino a totale soddisfazione dei creditori del Decuius. Ricordiamo infine che l'accettazione con beneficio d'inventario è obbligatoria nel caso di Minori d'età, nonché nell'ipotesi di legittimario che voglia agire in azione di riduzione contro un soggetto non coerede che gli ha leso la sua quota di legittima, ad es. tramite una polizza od una donazione in vita da parte del Decuius.

Sempre entro il termine di prescrizione decennale, il Chiamato all'Eredità può esercitare la RINUNCIA (che mai può essere parziale!) davanti ad un Notaio o Cancelleria del Tribunale. Ed ancora, i Creditori del Rinunciante che subiscono un pregiudizio dalla stessa, possono impugnare entro 5 anni, con l'effetto che essa non fosse mai avvenuta.

Che differenza c'è tra EREDITA' e LEGATO?

L'Erede acquista l'universalità dei beni ereditari, ricevendo una frazione matematica percentuale dell'intero asse ereditario; deve aver accettato e risponde illimitatamente dei beni ereditari,se non ha accettato con beneficio d'inventario. Il Legatario acquista a titolo particolare singoli e determinati diritti (tipicamente la proprietà di un singolo bene). Quindi IL LEGATARIO ESISTE SOLO SE PREVISTO DAL TESTAMENTO, non deve accettare ma può rinunciare e risponde dei debiti entro  il valore del bene ricevuto.

Tuttavia: entro tre mesi dalla morte del Decuius, se sono creditore del Defunto o Legatario e temo che gli Eredi, pur ereditando, non siano in grado di onorare il mio credito in quanto a loro volta debitori, per i beni mobili con apposita domanda giudiziale e con iscrizione simile a quella ipotecaria per gli immobili, posso ottenere la separazione appunto del patrimonio dell'Erede da quello del Defunto, allo scopo del soddisfacimento del mio credito ed a preferenza dei creditori dell'Erede.

Ma allora, conviene sempre fare testamento e cos'è un testamento?

Seguitemi alla prossima Puntata !

 


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Massimiliano Gallina

Consulente Finanziario Iscritto all’Albo dei Consulenti Finanziari con Iscrizione Numero 11887 del 30/03/1999

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